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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 392Estensione degli effetti dell’accoglimento di un ricorso
1 Nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non hanno ricorso, se:
a.
la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti; e
b.
i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte.
2 Se necessario, prima di decidere la giurisdizione di ricorso sente gli imputati e i condannati che non hanno ricorso, il pubblico ministero e l’accusatore privato.