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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 393Ammissibilità e motivi
1 Il reclamo può essere interposto contro:
a.
le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b.
i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c.
le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2 Mediante il reclamo si possono censurare:
a.
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b.
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti;