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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 400Esame preliminare
1 Se dalla dichiarazione d’appello non risulta univocamente se la sentenza di primo grado sia impugnata nel suo complesso o soltanto in sue parti, chi dirige il procedimento in sede di appello invita l’appellante a precisare la dichiarazione entro un termine determinato.
2 Chi dirige il procedimento trasmette senza indugio alle altre parti una copia della dichiarazione d’appello.
3 Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d’appello, le altre parti possono per scritto:
a.
chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev’essere motivata;