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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 403Entrata nel merito
1 Il tribunale d’appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che:
a.
l’annuncio o la dichiarazione d’appello è tardiva o inammissibile;
b.
l’appello è inammissibile giusta l’articolo 398;
c.
non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere.
2 Il tribunale d’appello offre alle parti l’opportunità di pronunciarsi.
3 Se non entra nel merito dell’appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata.
4 In caso contrario, chi dirige il procedimento prende le disposizioni necessarie allo svolgimento dell’ulteriore procedura d’appello.