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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 405Procedura orale
1 La procedura orale d’appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado.
2 Se l’imputato o l’accusatore privato ha interposto appello oppure appello incidentale, chi dirige il procedimento li cita al dibattimento. In casi semplici e su loro richiesta, può dispensarli dal partecipare al dibattimento e consentire loro di presentare e motivare per scritto le conclusioni.
3 Chi dirige il procedimento convoca il pubblico ministero al dibattimento:
a.
nei casi di cui all’articolo 337 capoversi 3 e 4;
b.
se il pubblico ministero ha interposto appello o appello incidentale.
4 Se non è stato convocato al dibattimento, il pubblico ministero può presentare per scritto le sue conclusioni e motivazioni oppure può comparire personalmente.