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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 411Forma e termine
1 Le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al tribunale d’appello. L’istanza deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati.
2 Le istanze di cui all’articolo 410 capoversi 1 lettera b e 2 vanno presentate entro 90 giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione. Negli altri casi, le istanze di revisione non sono subordinate al rispetto di alcun termine.