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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 414Nuovo procedimento
1 Se il tribunale d’appello rinvia la causa al pubblico ministero, questi decide se promuovere una nuova accusa, emanare un decreto d’accusa o abbandonare il procedimento.
2 Se la causa è rinviata a un’autorità giudicante, questa procede ai necessari complementi di prova e pronuncia una nuova sentenza a seguito di un dibattimento.