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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 415Effetti della nuova decisione
1 Se la nuova decisione è di condanna a una pena più severa, le pene già espiate dall’imputato vengono computate.
2 Se è pronunciata l’assoluzione, inflitta una pena più mite o abbandonato il procedimento, all’imputato è rimborsata la parte non dovuta delle multe o pene pecuniarie già pagate. Le pretese dell’imputato di indennizzo o di riparazione del torto morale sono rette dall’articolo 436 capoverso 4.
3 Se l’assoluzione si sostituisce a una condanna, l’imputato o, se questi è deceduto, i suoi congiunti possono chiedere la pubblicazione della nuova decisione.