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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 420Regresso
Per le spese sostenute, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il regresso nei confronti delle persone che, intenzionalmente o per negligenza grave:
a.
hanno provocato l’apertura del procedimento;
b.
hanno ostacolato notevolmente il procedimento;
c.
hanno provocato una decisione annullata in procedura di revisione.