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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 427Spese a carico dell’accusatore privato e del querelante
1 All’accusatore privato possono essere addossate le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili se:
a.
il procedimento è stato abbandonato o l’imputato assolto;
b.
l’accusatore privato ritira l’azione civile prima che sia chiuso il dibattimento di primo grado;
c.
l’azione civile è stata respinta o rinviata al foro civile.
2 In caso di reati a querela di parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante, qualora per condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia intralciato lo svolgimento, oppure all’accusatore privato se:
a.
il procedimento è stato abbandonato o l’imputato assolto; e
b.
l’imputato non è tenuto a rifondere le spese giusta l’articolo 426 capoverso 2.
3 Se il querelante ritira la querela nell’ambito di una conciliazione esperita dal pubblico ministero, le spese procedurali sono di norma a carico della Confederazione o del Cantone.
4 L’accordo tra il querelante e l’imputato in merito all’assunzione delle spese in caso di ritiro della querela necessita dell’approvazione dell’autorità che dispone l’abbandono. Esso non deve danneggiare la Confederazione o il Cantone.