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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 437Passaggio in giudicato
1 Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contro le quali è dato ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato se:
a.
il termine di ricorso è trascorso inutilizzato;
b.
l’avente diritto dichiara di rinunciare al ricorso o lo ritira;
c.
la giurisdizione di ricorso non entra nel merito del ricorso o lo respinge.
2 Il giudicato retroagisce al giorno in cui la decisione è stata emanata.
3 Le decisioni contro le quali non è dato alcun ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato allorché sono prese.