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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 438Accertamento del giudicato
1 L’autorità penale che ha emanato la decisione ne annota il passaggio in giudicato nel fascicolo o nella sentenza.
2 Alle parti cui è stata comunicata la presentazione di un ricorso è comunicato anche il passaggio in giudicato della sentenza.
3 Se il passaggio in giudicato è controverso, statuisce l’autorità che ha emanato la decisione.
4 La decisione sul passaggio in giudicato è impugnabile mediante reclamo.