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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 443Esecuzione delle sentenze penali quanto agli aspetti civili
Nella misura in cui concernono pretese civili, le sentenze sono eseguite conformemente alla procedura civile vigente nel luogo dell’esecuzione e alla legge federale dell’11 aprile 1889176 sull’esecuzione e sul fallimento.