Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 446 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 1. 2 L’Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con il presente Codice, non sono state modificate formalmente dallo stesso. |