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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 51Diritto di partecipare agli atti procedurali
1 Le parti, i loro patrocinatori e l’autorità richiedente possono partecipare agli atti procedurali domandati, in quanto il presente Codice lo preveda.
2 Se la partecipazione è possibile, l’autorità richiesta comunica all’autorità richiedente, alle parti e ai loro patrocinatori dove e quando sarà eseguito l’atto procedurale.