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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 55Competenza
1 Se un Cantone si occupa di un caso di assistenza giudiziaria internazionale, è competente il pubblico ministero.
2 Durante la procedura dibattimentale le autorità giudicanti possono presentare autonomamente domande d’assistenza giudiziaria.
3 Sono fatti salvi i poteri delle autorità d’esecuzione penale.
4 Se il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria a un’autorità giudiziaria, è competente la giurisdizione di reclamo.
5 Se il Cantone che si occupa di una domanda di assistenza giudiziaria estera esegue atti procedurali in altri Cantoni, sono applicabili le disposizioni concernenti l’assistenza giudiziaria nazionale.
6 I Cantoni disciplinano l’ulteriore procedura.