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Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 61
Competenza
Il procedimento è diretto:
a.
sino all’abbandono dello stesso o sino alla promozione dell’accusa, dal pubblico ministero;
b.
nella procedura penale in materia di contravvenzioni, dall’autorità penale delle contravvenzioni;
c.
nella procedura giudiziaria dinanzi a un’autorità giudicante collegiale, dal presidente del collegio;
d.
nella procedura giudiziaria dinanzi a un’autorità giudicante monocratica, dal giudice unico.