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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 74Informazione del pubblico
1 Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario:
a.
affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati;
b.
per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione;
c.
per rettificare notizie o voci inesatte;
d.
data la particolare importanza del caso.
2 La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati.
3 Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati.
4 Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l’identità o informazioni che ne consentano l’identificazione soltanto se:
a.
la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati; oppure
b.
la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono.