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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 77Verbali del procedimento
I verbali del procedimento riportano tutti gli atti procedurali essenziali informando segnatamente su:
a.
la natura, il luogo, la data e l’ora;
b.
il nome dei membri delle autorità che vi hanno partecipato, nonché il nome delle parti, dei loro patrocinatori e delle altre persone presenti;
c.
le istanze e conclusioni delle parti;
d.
il fatto che gli interrogati sono stati ragguagliati sui loro diritti e obblighi;
e.
le deposizioni degli interrogati;
f.
lo svolgimento del procedimento, le disposizioni prese dall’autorità penale e l’osservanza dei requisiti formali dei singoli atti procedurali;
g.
gli atti di causa e altri elementi di prova prodotti dai partecipanti al procedimento o acquisiti in altro modo durante lo stesso;
h.
le decisioni e la loro motivazione, in quanto un esemplare delle stesse non sia allegato agli atti.