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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 82Limitazioni dell’obbligo di motivazione
1 Il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione scritta se:
a.
motiva oralmente la sentenza; e
b.
non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l’articolo 64 CP24, un trattamento secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni.
2 Il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se:
a.
una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notificazione del dispositivo;
b.
una parte interpone ricorso.
3 Se solo l’accusatore privato domanda una sentenza motivata o interpone ricorso, il tribunale di primo grado motiva la sentenza soltanto nella misura in cui concerne il comportamento punibile che ha arrecato pregiudizio all’accusatore privato e le pretese civili dello stesso.
4 Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l’apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all’imputato.