Codice di diritto processuale penale svizzero
|
Art. 88 Pubblicazione
1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione. 3 Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo. 4 I decreti d’abbandono e i decreti d’accusa sono reputati notificati anche se non pubblicati. |