del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
3 Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.
4 I decreti d’abbandono e i decreti d’accusa sono reputati notificati anche se non pubblicati.