Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 123 Quantificazione e motivazione
1 La pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’articolo 119 e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati. 2 La quantificazione e la motivazione devono avvenire al più tardi in sede di arringa. |