Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 133 Designazione del difensore d’ufficio
1 Il difensore d’ufficio è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento. 2 Chi dirige il procedimento designa il difensore d’ufficio tenendo possibilmente conto dei desideri dell’imputato. |