Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 135 Retribuzione del difensore d’ufficio
1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. 2 Il pubblico ministero o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento. 3 In materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo:
4 Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a:
5 La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato. |