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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 135Retribuzione del difensore d’ufficio
1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2 Il pubblico ministero o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento.
3 In materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo:
a.
alla giurisdizione di reclamo, contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado;
b.
al Tribunale penale federale, contro la decisione della giurisdizione di reclamo o del tribunale d’appello cantonale.
4 Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a:
a.
rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone;
b.
versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale.
5 La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.