Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 138 Retribuzione e onere delle spese
1 La retribuzione del patrocinatore è retta per analogia dall’articolo 135; è fatta salva la decisione definitiva circa l’onere delle spese del gratuito patrocinio e degli atti procedurali per i quali si è disposto l’esonero dall’anticipo delle spese. 2 Se l’imputato è condannato a versare un’indennità processuale all’accusatore privato, l’indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio. |