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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 148Nella procedura di assistenza giudiziaria
1 Se si raccolgono prove all’estero nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria, il diritto delle parti di partecipare all’assunzione delle prove è soddisfatto se le parti:
a.
possono formulare domande da rivolgere all’autorità estera richiesta;
b.
a rogatoria espletata, possono esaminare il verbale; e
c.
possono porre domande completive per scritto.
2 È applicabile l’articolo 147 capoverso 4.