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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 170Per segreto d’ufficio
1 I funzionari ai sensi dell’articolo 110 capoverso 3 CP49 e i loro ausiliari come pure i membri di autorità e i loro ausiliari hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro veste ufficiale o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o della loro attività ausiliaria.50
2 Essi sono tenuti a deporre se ne sono stati autorizzati per scritto dalla loro autorità superiore.
3 L’autorità superiore rilascia l’autorizzazione a deporre quando l’interesse all’accertamento della verità prevale su quello al mantenimento del segreto.