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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 171Per segreto professionale
1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.51
2 Essi sono tenuti a deporre se:
a.
sottostanno a un obbligo di denuncia; o
b.
ai sensi dell’articolo 321 numero 2 CP52, sono stati liberati dal segreto dal titolare del segreto o, per scritto, dall’autorità competente.
3 Anche se il depositario del segreto ne è stato liberato, l’autorità penale tiene conto del segreto professionale qualora il depositario renda verosimile che l’interesse del titolare del segreto al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
4 Rimane salva la legge del 23 giugno 200053 sugli avvocati.
51 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125).