Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 184 Nomina e mandato
1 Il perito è nominato da chi dirige il procedimento. 2 Chi dirige il procedimento assegna al perito un mandato scritto; il mandato contiene:
3 Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. Può prescinderne nel caso di esami di laboratorio, segnatamente ove trattasi di determinare l’alcolemia o il grado di purezza di sostanze, di accertare la presenza di stupefacenti nel sangue o di allestire un profilo del DNA. 4 Insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia. 5 Se opportuno nell’interesse della causa, chi dirige il procedimento può in ogni tempo revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti. 6 Prima di assegnare un mandato, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo di spesa. 7 Se l’accusatore privato chiede una perizia, chi dirige il procedimento può subordinare l’assegnazione del mandato al versamento di un anticipo delle spese da parte del richiedente. |