Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 194 Acquisizione di altri atti
1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l’imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti. 2 Se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative e giudiziarie mettono a disposizione i loro atti per esame. 3 I conflitti tra autorità dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato; quelli tra autorità di Cantoni diversi o tra autorità cantonali e federali, dal Tribunale penale federale. |