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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 205Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione
1 Chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito.
2 Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto possibile provato.
3 Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato.
4 Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all’autorità citante con la forza pubblica.
5 Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.