Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 217 Ad opera della polizia
1 La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi:
2 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi, in base alle indagini o ad altre informazioni attendibili, è indiziato di un crimine o di un delitto. 3 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colto in flagranza di contravvenzione o sorpreso immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione se:
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