Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 226 Decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi
1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del pubblico ministero. 2 Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto. In seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta. 3 Se ordina la carcerazione preventiva, il giudice dei provvedimenti coercitivi rende attento l’imputato che può in ogni tempo presentare una domanda di scarcerazione. 4 Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può:
5 Se il giudice dei provvedimenti coercitivi non dispone la carcerazione preventiva, l’imputato è rilasciato senza indugio. |