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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 263Principio
1 All’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a.
utilizzati come mezzi di prova;
b.
utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c.
restituiti ai danneggiati;
d.
confiscati.
2 Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.