Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 273 Identificazione degli utenti, localizzazione e caratteristiche tecniche della corrispondenza 119
1 Se sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto o una contravvenzione a tenore dell’articolo 179septies CP120 e se le condizioni di cui all’articolo 269 capoverso 1 lettere b e c del presente Codice sono soddisfatte, il pubblico ministero può esigere che gli siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 2016121 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e i metadati postali ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera b LSCPT relativi alla persona sorvegliata. 2 L’ordine di fornire tali informazioni sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi. 3 L’ordine di fornire le informazioni può essere dato con effetto retroattivo fino a sei mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza. 119 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). |