Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 297 Fine dell’intervento
1 Il pubblico ministero pone fine senza indugio all’intervento se:
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e c il pubblico ministero comunica la fine dell’intervento al giudice dei provvedimenti coercitivi. 3 La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo né l’agente infiltrato, né terzi coinvolti nell’inchiesta. |