Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 301 Diritto di denuncia
1 Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un’autorità di perseguimento penale. 2 Su richiesta, l’autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato. 3 Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali. |
