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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 306Compiti della polizia
1 Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti.
2 La polizia deve segnatamente:
a.
assicurare e valutare tracce e prove;
b.
individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato;
c.
se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli indiziati di reato.
3 Durante la sua attività la polizia si attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del presente Codice.