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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 326Altre indicazioni e richieste
1 Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall’atto d’accusa:
a.
la presenza di un accusatore privato e le sue eventuali pretese civili;
b.
i provvedimenti coercitivi ordinati;
c.
gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;
d.
le spese d’istruzione sostenute;
e.
l’eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;
f.
le proposte di sanzione o l’annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento;
g.
le proposte per decisioni giudiziarie successive;
h.
la richiesta di essere convocato al dibattimento.
2 Se non sostiene personalmente l’accusa, il pubblico ministero può allegare all’atto d’accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all’apprezzamento delle prove.