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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 327Notificazione dell’atto d’accusa
1 Il pubblico ministero notifica senza indugio l’atto d’accusa e l’eventuale rapporto finale:
a.
all’imputato, se il suo luogo di soggiorno è noto;
b.
all’accusatore privato;
c.
alla vittima;
d.
al giudice competente, unitamente agli atti e agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati.
2 Se chiede che sia disposta la carcerazione di sicurezza, il pubblico ministero notifica una copia dell’atto d’accusa, unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi.