Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 343 Assunzione delle prove
1 Il giudice procede all’assunzione di nuove prove e a complementi di prova. 2 Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare. 3 Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza. |
