Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 364 Procedura
1 Per quanto il diritto federale non stabilisca altrimenti, l’autorità competente avvia d’ufficio la procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria successiva. Trasmette al giudice gli atti corrispondenti unitamente alla sua richiesta. 2 Negli altri casi, l’apertura della procedura può essere richiesta con istanza scritta e motivata dal condannato o da altri aventi diritto. 3 Il giudice esamina se le condizioni per una decisione giudiziaria successiva sono soddisfatte e, se necessario, completa gli atti o incarica la polizia di procedere a nuove indagini. 4 Il giudice offre alle persone e autorità interessate l’opportunità di esprimersi sulla decisione prevista e di presentare istanze e conclusioni. |
