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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 39Esame della competenza e intesa
1 Le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all’autorità competente.
2 Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un’intesa il più rapidamente possibile.