Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 40Conflitti in materia di foro
1 Se vi è contestazione fra le autorità penali del medesimo Cantone sul foro competente, decide definitivamente il pubblico ministero superiore o generale oppure, in mancanza di siffatte funzioni, la giurisdizione cantonale di reclamo.
2 Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell’accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida.
3 L’autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31–37 se il centro dell’attività penalmente rilevante, la situazione personale dell’imputato o altri motivi pertinenti lo esigono.