Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 437 Passaggio in giudicato
1 Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contro le quali è dato ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato se:
2 Il giudicato retroagisce al giorno in cui la decisione è stata emanata. 3 Le decisioni contro le quali non è dato alcun ricorso giusta il presente Codice passano in giudicato allorché sono prese. |