Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 440 Carcerazione di sicurezza
1 Nei casi urgenti l’autorità d’esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l’esecuzione della pena o della misura. 2 Entro cinque giorni dall’incarcerazione, l’autorità d’esecuzione sottopone il caso:
3 Il giudice decide definitivamente se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all’inizio della pena o della misura. |
