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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 451Decisioni giudiziarie indipendenti successive
Dopo l’entrata in vigore del presente Codice, le decisioni giudiziarie indipendenti successive sono pronunciate dall’autorità penale che sarebbe stata competente per la sentenza di primo grado in virtù del presente Codice.