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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 53Impiego della polizia
Se necessita dell’aiuto della polizia per l’esecuzione di un atto procedurale, l’autorità richiedente indirizza la relativa domanda al pubblico ministero del Cantone richiesto; questi conferisce alla polizia locale i mandati necessari.